Obblighi sulla sicurezza derivanti dai contratti di appalto

 

Gli obblighi sulla sicurezza relativi alla gestione dei contatti di appalto vengono affrontati e descritti nell’art. 26 del D.Lgs 81/08 ed impongono al datore di lavoro, una serie di responsabilità che vedremo a breve.
È innanzitutto utile circoscrivere e delimitare il campo di applicazione, cercando di chiarire chi possa ritenersi di fatto in carico delle responsabilità definite dall’art 26, all’interno di un contratto di appalto. Non è infatti insolito che si verifichino situazioni in cui, all’interno di un unico contratto di appalto, coesistano più attori che collaborano alla realizzazione, per esempio, di una opera finale in cui ognuno di questi contribuisce per la sua parte, avendo tuttavia figure di riferimento proprie.
A questo scopo l’articolo 26 apre chiarendo che il datore di lavoro deve avere, quale presupposto, “disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”. Alla luce di questa definizione già risulta più immediato comprendere come non sempre il responsabile aziendale sia da ritenersi “Datore di lavoro” all’interno di situazioni complesse in cui, potrebbe non avere responsabilità giuridica dei luoghi.

Nel comma 2 dello stesso articolo, si fa inoltre riferimento, introducendo un nuovo concetto, ai “datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori”, ammettendo quindi esplicitamente la possibilità che all’interno di un contatto di appalto esistano ed operino più di un datore di lavoro, che si assumono ognuno le proprie responsabilità per quanto di loro competenza e quindi cooperando all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione e coordinando gli interventi al fine di tutelare i lavoratori alle proprie dipendenze, a comunque all’interno dell’area di lavoro, dai rischi connessi alle proprie attività.
Da situazioni così complesse deriva inevitabilmente che debba essere attuato un piano di coordinamento molto scrupoloso e dettagliato, che possa tenere conto di tutti i possibili rischi interferenziali a cui potrebbero essere esposti i lavoratori presenti. Questo coordinamento è demandato, nel comma 3, al datore di lavoro committente (che presumibilmente ha la disponibilità giuridica dei luoghi) e si realizza con la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI); un documento che va elaborato in fase contrattuale e che deve includere la valutazione di tutti i possibili rischi interferenziali apportati dai diversi attori, nonché le misure preventive e protettive da adottare.
All’elaborazione del documento devono quindi collaborare tutti i datori di Lavoro delle imprese coinvolte, come da comma 2, e deve esserne data opportuna illustrazione e diffusione affinché i rischi da interferenze siano adeguatamente condivisi e compresi.
Nel DUVRI inoltre devono essere indicati i nominativi delle figure di riferimento, la durata del contratto e le modalità di gestione delle eventuali emergenze, con l’indicazione del piano di emergenza e di come attuarlo in caso di necessità.
Risulta infine utile ricordare che altri obblighi connessi ai contratti di appalto sono quelli per esempio, di verificare l’idoneità delle imprese coinvolte, attraverso l’acquisizione documentale dei requisisti descritti nell’art 27 del D.Lgs 81/08, e quello di esibire sempre il cartellino di riconoscimento aziendale, di cui tutti i lavoratori devono essere provvisti.

 


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